Fondo Nuove Competenze: le aziende hanno tempo fino al 27 marzo per presentare le domande

In cosa consiste in Fondo Nuove Competenze?

Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento di politica attiva, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. È stato istituito dal Decreto Rilancio per gli anni 2020- 2021 nell’ambito del Piano Nazionale Nuove Competenze (PNRR) , affianco al programma GOL e al sistema duale, con lo scopo di riformare il mercato del lavoro italiano in ottica “europea”.

Qual è l’obbiettivo?

Il fine ultimo è quello di sostenere aziende e lavoratori nella fase post pandemica, attraverso lo sviluppo di competenze e una formazione ad hoc, soddisfacendo i fabbisogni emergenti delle imprese.

Si cerca quindi di investire nella formazione, in che modo?

Il FNC ha a disposizione i contributi dello Stato e del FSE – PON SPAO gestito da ANPAL con cui rimborsa il costo delle ore di lavoro “perse” perché destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori (sono compresi i contributi previdenziali / assistenziali).

Per quanto riguarda l’edizione 2022 ancora in corso, poi, il Decreto 22 settembre 2022 del Ministero del Lavoro ha rifinanziato il Fondo con un miliardo di euro. Le domande di accesso alla misura sono aperte dal 13 dicembre 2022 al 27 marzo 2023 (termine prorogato dal precedente fissato al 28 febbraio), secondo i criteri del nuovo bando ANPAL 2022, integrato dal Decreto del Commissario Straordinario n. 345 del 12 dicembre 2022 e dal Decreto n. 31 del 24 febbraio 2023.

Quest’ultimo provvedimento aumenta le risorse per l’edizione in corso (2022) di altri 180 milioni di euro e sposta il termine per le domande e per la sottoscrizione degli accordi collettivi per la rimodulazione dell’orario di lavoro al 27 marzo 2023, si veda la nota stampa ANPAL del 27 febbraio 2023

Cosa cambia nel 2023?

Come anticipato, il Fondo Nuove competenze è stato confermato anche per l’anno 2023.

Questo è quanto stabilito dal Decreto Milleproroghe, che permetterebbe ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale di prevedere, anche per il 2023, specifiche intese di rimodulazione di parte dell’orario di lavoro al fine di attivare i percorsi di sviluppo delle competenze, in relazione a mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.

Prima ancora della pubblicazione del decreto la novità era stata annunciata nella nota stampa del Ministero del Lavoro pubblicata il 14 febbraio 2023

La scadenza fissata per il 27 marzo 2023 per la presentazione della domanda

E’ a ridosso della fine del mese di marzo la data di scadenza per la proroga relativa alla sottoscrizione degli accordi sindacali e per presentare le istanze del Fondo. Precisamente la deadline è fissata al 27 marzo 2023.

Ricordiamo che la proroga degli accordi e delle domande è stata prevista dall’articolo 22-quater del Dl 198/2022 (decreto Milleproroghe), attuato dall’Anpal con il decreto 31 del Commissario straordinario. In particolare, il decreto ha previsto:

  1. a) la proroga sino al 27 marzo 2023 sia per la stipula degli accordi sindacali, sia per la presentazione delle domande di accesso al Nuove competenze;
  2. b) l’incremento della dotazione finanziaria del Fnc con 180 milioni di euro, (è risultata esaurita la somma iniziale di 1 miliardo a disposizione di questa edizione del Fondo nuove competenze con le domande finora presentate)

La versione 2 del Fondo nuove competenze è stata inizialmente regolata con il decreto interministeriale 22 settembre 2022.

Quali aziende potranno presentare la domanda?

Potranno presentare la domanda i datori di lavoro privati purché coinvolti da processi di transizione digitale ed ecologica, ma anche le società a partecipazione pubblica. Per le ore di lavoro destinate alla formazione, la retribuzione è finanziata dal fondo per un ammontare pari al 60% del totale.

Nel caso di accordi che prevedano anche una riduzione dell’orario normale di lavoro a parità di retribuzione complessiva che operi per almeno un triennio nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda, il fondo finanzierà il 100% della retribuzione.

Gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore lavorative destinate alla formazione saranno rimborsati interamente (inclusa la quota a carico lavoratore, al netto di eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Nuove competenze) e saranno calcolati applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di riferimento.

Il datore di lavoro potrà richiedere un’anticipazione delle erogazioni nel limite del 40% del contributo concesso, mediante la presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

I progetti formativi dovranno essere rivolti all’accrescimento delle competenze digitali ed ecologiche secondo le classificazioni internazionali riportate negli allegati del decreto interministeriale.

Quale sarà la durata massima dei progetti formativi?

I progetti formativi hanno una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore per ciascun lavoratore coinvolto. L’attività di formazione è, di norma, finanziata dai fondi paritetici interprofessionali secondo la disciplina da essi prevista. Qualora il datore non aderisca a questi fondi, la formazione è erogata con il concorso di un ente titolato a livello nazionale o regionale. La formazione non potrà essere erogata dall’impresa che accede al Fondo nuove competenze.

Infine, l’attività formativa può durare al massimo 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza e l’azienda è tenuta alla conservazione della documentazione tecnica e amministrativa per un periodo di 10 anni.

Articolo a cura di Alice Stevanato

Profilo Autore

Alice Stevanato, Consulente del lavoro iscritta all’Ordine di Venezia e formatrice in ambito Hr.
E’ Partner de Il Sole 24 ore, con cui collabora. Da sempre appassionata al mondo del diritto del lavoro e delle risorse umane.
https://alicestevanato.com/it/

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