Lo smart working dopo lo stato emergenziale resterà semplificato?

In data 31 marzo 2022 scadrà l’ennesima proroga di uno stato emergenziale rinnovato più volte da due anni a questa parte. Una tregua che fan ben sperare ad un ritorno alla normalità.

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 febbraio 2022 n. 11 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 Dicembre 2021 n.221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19”.

Il sopra citato decreto n. 221 (c.d. Decreto Natale), oltre alla proroga dello stato di emergenza fino al 31.03.2022, fissa altrettante previsioni che è utile citare:

  1. Detta il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working, facendola coincidere con la data di fine dello stato emergenziale stesso (art. 16, comma 1, Allegato A, D.L. n. 221/2021).
  2. Per quanto riguarda i c.d. lavoratori fragili (di cui all’art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), fino al 31 marzo 2022, svolgeranno di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021);
  3. Per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati (di cui all’art. 26, comma 2,del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) e per i lavoratori con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Per l’indennità economica, riconosciuta retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2022, è previsto uno stanziamento di 16,4 milioni di euro. L’INPS procederà agli indennizzi sino ad esaurimento delle risorse. ( art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 221/2021 ) ;
  4. Infine, i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022 (art. 17, comma 3, D.L. n. 221/2021).

Ciò implicherebbe che lo stato emergenziale, così definito dalla legge 225/1992 come una situazione proclamata al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali, verrà finalmente meno. Ecco allora che con lo scadere del tempo massimo, la fine dello stato di emergenza servirà a disciplinare il ritorno alla normalità e il ripristino delle funzioni dell’autorità ordinariamente competente.

Lo smart working resta semplificato

Durante la pandemia le imprese hanno potuto ricorrere al lavoro agile attraverso la sola decisione unilaterale dell’azienda stessa, approfittando di un regime semplificato. Questo è stato introdotto nell’ottica di far fronte alla numerosità degli adempimenti ricadenti in capo ai datori di lavoro e alla situazione di forte complessità a causa della pandemia.

In cosa consiste il regime semplificato?

Come già anticipato, il regime semplificato consiste in un taglio agli adempimenti e in una diminuzione della burocrazia: basta la sola decisione unilaterale dell’azienda per gli invii delle comunicazioni di attivazione dello smart working.

La procedura ordinaria invece richiede, ex lege 81 del 2017, il ricorso all’accordo individuale scritto, su base volontaria, con il lavoratore.

Ecco allora che, venendo meno lo stato emergenziale, dal 1° aprile 2022 termina la normativa sperimentale. Normativa che durante l’emergenza Covid ha consentito alle imprese di ricorrere al lavoro agile attraverso la procedura più snella di cui sopra.

L’uscita dallo stato emergenziale tuttavia non introdurrebbe un vero e proprio ritorno al passato e al c.d. regime ordinario. Venendo incontro ad una precisa richiesta delle parti sociali il Ministero del Lavoro sarebbe pronto a confermare il meccanismo semplificato di una comunicazione di smart working, reduce da quanto attuato durante la gestione emergenziale.

Tenendo conto del protocollo sullo smart working firmato lo scorso 7 dicembre 2021, con la regia del Min. Andrea Orlando, si è previsto che i datori di lavoro potranno ricorrere agli invii massivi degli accordi di smart working, invece di dover scansionare e trasmettere ciascun accordo individuale.

Saranno quindi agevolati in tal senso, evitando quindi di trasmettere uno ad uno gli accordi.

A tal proposito è bene riportare quanto citato dal Prof. Albi, ordinario di diritto del Lavoro presso l’università di Pisa e consigliere del Min. Orlando:

«L’obiettivo condiviso è quello di semplificare la complessa procedura individuata dall’articolo 23 della legge 81 – considerando che il lavoro agile non rappresenta un nuovo contratto di lavoro, ma una modalità di esecuzione di un contratto già in essere. L’orientamento del ministero è di consentire, anche dopo il 31 marzo, una procedura di comunicazione semplificata, sul modello degli invii massivi consentiti durante lo stato d’emergenza. In pratica, si torna all’accordo individuale, ma semplificando le procedure, anche in caso di rientro dal lavoro agile al lavoro in presenza».

Quali saranno le tempistiche?

Il fine è quello di riuscire ad intervenire entro il 31 marzo 2022, aggiunge il prof. Albi: «si sta valutando di utilizzare il primo veicolo normativo disponibile, per presentare un emendamento e modificare le procedure previste dall’articolo 23, dopodiché servirà un decreto ministeriale, l’obiettivo è intervenire entro il 31 marzo».

Vista l’enorme diffusione del lavoro agile, a livello pratico risulterebbe assai complesso regolarizzare lo smart working attraverso l’invio di milioni di singoli accordi individuali, il tutto perlopiù entro la scadenza del 1 aprile 2022.

Del resto, come rilevato dalla relazione del gruppo di studio “Lavoro agile”, istituito dal Ministro Orlando, lo smart working ha interessato sostanzialmente una quota tra il 28% e il 35% della forza lavoro, a fronte delle modeste percentuali rilevate alla vigilia del lockdown.

Non si può certo non tener conto dell’enorme diffusione rilevata e non si può certo non tener conto di ciò che ci aspetterà nei prossimi anni.

Maggiore valorizzazione della contrattazione collettiva

Alla luce di quanto previsto dal protocollo tra le parti sociali del 7 dicembre 2021, una vera e propria spinta è data dalla contrattazione collettiva. Nelle realtà medio – grandi sta sempre più prendendo piede, regolando l’attuazione dello smart working in tutte le sue declinazioni.

La visione del lavoratore non cambia

In conclusione è bene ricordare che, indipendentemente dalle differenti procedure per la regolarizzazione e attivazione, dal 1 aprile 2022 per il lavoratore in smart working cambierà ben poco: ricordiamo infatti che il dipendente che svolge la propria prestazione in modalità agile ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni solo in presenza.

E’ bene ribadire quindi che nessuna distinzione viene fatta tra lavoratori, sebbene la data del 31 marzo 2022 fissi il termine del periodo emergenziale.

 

Articolo a cura di Alice Stevanato

Profilo Autore

Alice Stevanato, Consulente del lavoro iscritta all’Ordine di Venezia e formatrice in ambito Hr.
E’ Partner de Il Sole 24 ore, con cui collabora. Da sempre appassionata al mondo del diritto del lavoro e delle risorse umane.
https://alicestevanato.com/it/

Condividi sui Social Network:

Articoli simili