Il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo è un incentivo (originariamente previsto dal decreto-legge n. 145 del 2013, poi modificato da numerosi interventi legislativi) nato con l’obiettivo di sostenere gli investimenti in “innovazione” delle imprese.
È opportuno capire subito cosa si intende per ricerca e sviluppo (R&S). Per questo anche la normativa richiama il “Manuale di Frascati” dell’OECD, un vero e proprio punto di riferimento internazionale per l’individuazione e la misurazione delle attività di R&S, che viene così definita: “La ricerca e lo sviluppo sperimentale includono le attività creative e il lavoro sistematico per creare nuova conoscenza (…) e nuove applicazioni per la conoscenza esistente”. Il manuale poi ci aiuta a definire ancora meglio tre diverse attività di R&S:
Nella stessa pubblicazione si precisa inoltre che l’attività di R&S è caratterizzata da:
Quanto sopra ci fa capire immediatamente capire come questa agevolazione premi il rischio, l’incertezza e la novità, escludendo le attività ordinarie e di routine e gli ambiti noti, anche se producono miglioramenti (controllo qualità e miglioramento del prodotto/processo, adattamento di un prodotto alle richieste del cliente, aggiunta di righe ad un codice software, creazione di un nuovo prodotto che imita la concorrenza, ecc.).
Nonostante le definizioni e i limiti di cui sopra, le attività di R&S descritte sono tipiche del vissuto di molte imprese e, dato che non si sono limiti né di tipo di impresa (dalle ditte individuali alle S.p.A.) né di ambito (non solo imprese manifatturiere o impegnate in attività scientifiche e tecnologiche ma anche imprese di servizi, di formazione, di consulenza, ecc.) l’invito è di valutare attentamente se tra le attività che la singola impresa già svolge ci siano attività di R&S, magari mai denominate in questo modo ma pur sempre ammissibili al credito d’imposta. Per l’ottenimento del beneficio è necessario creare un fascicolo, con due componenti fondamentali: la prima è la parte economico-contabile, la seconda è la relazione tecnico-scientifica.
La parte contabile è ben definita. Sono infatti ammissibili le seguenti spese, purché sostenute per lo svolgimento delle attività di R&S:
Mentre consiglio di prestare grande attenzione alla relazione tecnico-scientifica, che presenta una maggiore indeterminatezza. Infatti questa deve caratterizzare le attività di R&S svolte; e devono risultare, non solo la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso, ma “l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo, gli elementi rilevanti per la valutazione della ‘novità’ dei nuovi prodotti o dei nuovi processi o, nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti ad essi apportati”.
Un documento quindi dai contorni più sfumati che può determinare, in caso di controlli, la revoca del beneficio. Per questo, se non si ha al proprio interno personale dedicato, è bene rivolgersi a professionisti terzi che siano in grado di predisporre questo report in modo specifico e approfondito, evitando report precompilati o molto simili per tutte le imprese.
Non è un caso se molte imprese si stanno rivolgendo anche alle Università per la predisposizione della relazione tecnico-scientifica.
Infatti, alla qualità indiscussa del contenuto si affianca il prestigio di un’istituzione accademica che firma la relazione, dandole spessore e un profilo tecnico e scientifico difficilmente contestabile.
OECD Manuale di Frascati (scaricabile gratuitamente da https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm)
Articolo a cura di Emanuele Pizzurno
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